Menu principale:
PROTEZIONE EVENTI CATASTROFALI
L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), entra in vigore il primo aprile 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA LEGGE
CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO INTERMINISTERIALE
CLICCA QUI PER SCARICARE LA PROROGA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE
Cerchiamo di riassumere qui gli aspetti salienti delle novità.
Chi è soggetto all’obbligo assicurativo per gli eventi catastrofali ?
Tutti gli iscritti al registro delle imprese, salvo le imprese del settore agricolo.
Poichè i professionisti, i piccoli commercianti ed artigiani sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese e non in quella ordinaria, si ritiene in prima battuta che questi soggetti possano essere ritenuti esclusi dall’obbligo assicurativo.
Tuttavia, secondo alcune interpretazioni legali, in ragione di una interpretazione logica, teleologica e sistematica e considerate le finalità della nuova disciplina, l’obbligo sembrerebbe doversi effettivamente applicare a tutte le imprese iscritte al Registro, anche a prescindere dalla sezione speciale di appartenenza per l’iscrizione.
Essendo una questione già molto dibattuta nonostante la recente pubblicazione del decreto ministeriale del 27 febbraio 2025, la ns. posizione è al momento di attesa, per capire quali saranno le interpretazioni prevalenti su questo specifico punto.
Quali sono i beni che è obbligatorio assicurare ?
Terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Non vige l’obbligo di assicurare le merci, ma rimane una facoltà dell’azienda.
Contro quali eventi è obbligatorio assicurarsi ?
Alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana.
Quali sono le franchigie ed i limiti di risarcimento imposti dalla legge ?
Sono distinti in base alle somme complessivamente assicurate, cioè:
-
-
-
Quali sono i benefici dell’obbligo assicurativo ?
Salvaguardia del patrimonio aziendale e della continuità operativa. Accedere a finanziamenti ed agevolazioni di carattere pubblico.
Se ho già una polizza con l'estensione agli eventi catastrofali, come mi devo comportare ?
In questo caso l'obbligo di adeguamento ai dettami della nuova norma non scatta il 31 marzo 2025, ma alla prima scadenza utile (anche intermedia) della polizza in corso.
Cosa succede se non ci si assicura ?
Alle imprese inadempienti sono negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Come posso adeguarmi a questo obbligo ?
E’ possibile stipulare una polizza a parte (stand alone) per solo questi rischi, anche con compagnia di assicurazione diversa rispetto a quella dei rischi base.
Cosa serve per ottenere un preventivo ?
E' necessario compilare un questionario sulla base del quale chiederemo quotazione al mercato assicurativo, sottoponendoti la migliore quotazione ricevuta.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL QUESTIONARIO
Come è disciplinato il caso di azienda che svolge la propria attività in un fabbricato in affitto da terzi o che utilizza beni in locazione-
Su questo punto, in prima lettura della norma, sembra che l’azienda debba assicurare solo quei beni che sono indicati nel proprio bilancio/stato patrimoniale, cioè i fabbricati, terreni, macchinari ed attrezzature di proprietà, perché la legge fa proprio riferimento a quelle partite di bilancio, richiamando l’art. 2424 del Codice Civile.
Una più attenta lettura evidenzia come la legge stabilisce anche che i beni suddetti debbano essere assicurati “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1 lettera b del DM).
Ne scaturisce, secondo una interpretazione che, ad oggi, sembra prevalente, che l’indicazione delle poste di bilancio utilizzata dal legislatore valga per individuare – per relationem – la tipologia dei beni oggetto della garanzia, senza in alcun modo richiamare la loro qualificazione bilancistica. Tesi rafforzata dalla legge 189/2024 che, sullo stesso tema, parla di poste di bilancio da assicurare “a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa”.
Secondo questa seconda tesi, quindi, occorrerà comunque che il conduttore assicuri l’immobile od i beni da lui utilizzati di cui non è proprietario per gli eventi catastrofali sopra indicati (alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana) qualora il proprietario non l’abbia fatto. Sarà poi rimessa alla trattativa – speriamo civile -